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Art. 36- L'E.P.C., ai sensi dell'art. 23 e successivi (ed il cui estratto è indicato sopra) eroga le seguenti assistenze, prestazioni e sussidi:
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A)
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Indennità giornaliera INPS;
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B)
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Indennità giornaliera INAIL;
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C)
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Assegno funerario;
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D)
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Assegno per invalidità permanente conseguita sul lavoro in misura pari o superiore al 60% e riconosciuta dall'INAIL;
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D1)
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Assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali;
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F)
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Premio promozionale di settore riservato ai giovani lavoratori;
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G)
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Premi frequenza scuola edile;
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H)
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Assegni straordinari per motivi di studio;
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I)
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Assegno per invio figli dei lavoratori edili ai centri estivi urbani ed extra-urbani, corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia;
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L)
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Integrazione della spesa sostenuta per cure ortodontiche e protesi dentarie, per l'acquisto di lenti, apparecchi acustici, busti ortopedici, calze elastiche, cinti, scarpe ortopediche non mutualizzabili, ecc;
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M)
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Assegno forfettario a favore degli operai edili inviati alle cure termali dagli istituti assistenziali;
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N)
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Assegni straordinari atti ad alleviare particolari stati di bisogno.
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Art. 37 -A norma dei vigenti contratti c.n.l. ed accordi integrativi locali, il lavoratore che, non per sua colpa, non ha potuto fruire delle prestazioni di cui alle lettere precedenti, ha diritto di rivalersi sul proprio datore di lavoro se quest'ultimo ne è causa per proprio inadempimento.
Art. 38 - Specifica delle assistenze:
A)Indennità giornaliera per malattia riconosciuta dall'INPS; l'integrazione è anticipata dall'impresa in busta paga che ne chiede poi il rimborso all'E.P.C. (vedasi, per maggiori dettagli, il Titolo VIII del regolamento).
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B)Indennità giornaliera per inabilità temporanea a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL; l'integrazione è anticipata dall'impresa in busta paga che ne chiede poi il rimborso all'E.P.C. (vedasi, per maggiori dettagli, il Titolo VIII del regolamento).
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C)Assegno funerario; 1)Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale, che abbiano maturato almeno una erogazione A.P.E. ordinaria e che nel biennio precedente siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato c) paragrafo 4 del contratto c.n.l.
2)Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46.
3)Ai deceduti per malattia che abbiano maturato almeno una erogazione A.P.E. ordinaria e che nel biennio precedente siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato c) paragrafo 4 del contratto c.n.l.
4)Ai deceduti per malattia che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46.
Qualora gli eventi di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera C) venissero in tutto od in parte coperti da polizza assicurativa stipulata dall'E.P.C. a favore degli operai edili iscritti, le prestazioni di cui ai suddetti punti 1) e 2) lettera C) verranno assorbite dall'E.P.C. stesso e diverranno inefficaci nei confronti degli iscritti. Il suddetto assegno funerario è erogato a condizione che il lavoratore risulti iscritto all'E.P.C. al momento del decesso. Per quanto concerne le 640 ore nel quadrimestre scaduto precedente l'evento, per evento stesso si intende la data del decesso. La domanda redatta sugli appositi stampati gratuitamente forniti dall'E.P.C. va presentata non otre 90 giorni dalla data del decesso o dalla data di riconoscimento I.N.A.I.L.. L'interessato alla richiesta provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza. Provvederà inoltre ad allegare:
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idoneo certificato INAIL comprovante il riconoscimento dell'infortunio mortale sul lavoro (per l'infortunio professionale);
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idonea dichiarazione comprovante il riconoscimento dell'infortunio mortale extraprofessionale(per l'infortunio extra-professionale);
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certificato di morte dell'operaio;
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stato di famiglia originario;
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atto notorio indicante gli eredi;
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codice fiscale degli eredi;
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dichiarazione del datore di lavoro comprovante che il lavoratore era in forza al momento dell'evento;
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in caso di eredi minorenni, occorre anche l'autorizzazione alla riscossione rilasciata dal Giudice Tutelare.
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D)Assegno per invalidità permanente conseguita sul lavoro in misura pari o superiore al 60% e riconosciuta dall'INAIL; erogazione di assegno minimo di € 413,17(oltre all'assistenza eventualmente goduta come indennità giornaliera INAIL, di cui alla lettera A). Tale assegno è liquidato in alternativa a quanto previsto dal contratto c.n.l. 20/05/2004 allegato C paragrafo 4. Qualora l'evento di cui alla presente lettera venisse in tutto od in parte coperto da polizza assicurativa stipulata dall'E.P.C. a favore degli operai edili iscritti, la prestazione di cui alla suddetta lettera D) (ivi compreso quanto indicato dal c.c.n.l. 20/05/2004 allegato C paragrafo 4) verrà assorbita dall'E.P.C. stesso e diverrà inefficace nei confronti degli iscritti. La domanda, redatta sugli appositi stampati gratuitamente forniti dall'E.P.C., va presentata non oltre i 90 giorni dalla data di liquidazione INAIL con specifica del grado di invalidità acquisita. L'infortunato richiedente provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda in duplice copia fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto di assistenza richiesta. Provvederà inoltre ad allegare il tagliando di pagamento INAIL oppure altro idoneo certificato INAIL comprovante il riconoscimento dell'infortunio, la sua durata, la percentuale di invalidità conseguita e la data della liquidazione. Per quanto concerne le 640 ore complessive nel quadrimestre scaduto precedentemente l'evento, si intende, quale data dell'evento, la data dell'infortunio.
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D1)Assicurazione infortuni professionale ed extra-professionale: è attiva fino a revoca, una assicurazione a carico E.P.C., che prevede la copertura di infortuni sia professionali che extra professionali con le seguenti caratteristiche:
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In caso di morte per infortunio professionale: € 15.493,71;
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In caso di morte per infortunio extra professionale: € 15.493,71;
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Invalidità permanente superiore al 59%: € 15.493,71;
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Malattia professionale (D.P.R.30/6/65 n.1124 TV)superiore al 59%: € 15.493,71;
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Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero nei casi di cui sopra: € 15,49.
Si precisa che, in caso di riconoscimento ed erogazione da parte dell'Assicurazione delle indennità di morte, invalidità superiore al 59% nonché malattia professionale superiore al 59% non verranno erogati i punti 1 e 2 della lettera C) nonché l'assegno relativo alla lettera D) del presente Regolamento.
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F)Premi promozionali di settore (riservati ai giovani lavoratori);
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Erogazione di un assegno “una tantum” di €. 400,00 ai giovani lavoratori entrati per la prima volta nel settore, dopo dodici mesi di permanenza, anche se non continuativa, nell’arco dell’ultimo biennio. (Per biennio si intende: due anni dall’entrata nel settore). L’assegno compete ai giovani che al termine dei dodici mesi di permanenza nel settore non abbiano superato il 29° anno e 364 giorni di età. Ai fini della maturazione dei dodici mesi di permanenza nel settore, valgono i mesi interi di servizio prestato alle dipendenze di imprese iscritte all’E.P.C., cumulando gli eventuali periodi di occupazione presso diverse imprese.
Oltre alla domanda, redatta su appositi moduli predisposti dall'E.P.C., dovranno essere allegati fotocopia del libretto di lavoro o attestato di servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego, codice fiscale nonché dichiarazione del datore di lavoro.
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G)Premi di frequenza scuola edile; La domanda, redatta su carta semplice, va vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza e viene trasmessa agli uffici dell'E.P.C., direttamente dalla Scuola Edile, entro 90 giorni dalla data del termine del corso stesso. Per quanto concerne le 640 ore nel quadrimestre scaduto precedente l'evento, per evento stesso si intende la data di ultimazione del corso. L'erogazione del premio, nell'importo determinato dal Consiglio Generale, verrà riconosciuto in rapporto alla frequenza al corso da parte del partecipante ed esattamente:
Nulla verrà riconosciuto per coloro che non raggiungono il 50% delle ore previste dal corso.
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H)Assegno per motivi di studio erogato agli studenti delle scuole medie inferiori, superiori e università(N.B. Scuole medie inferiori e superiori sono state trasformate, dal nuovo sistema di istruzione e formazione, in Scuole secondarie di 1° e 2° grado). È istituito un assegno a favore dei figli studenti di dipendenti iscritti all'E.P.C. a seconda che frequentino scuola media inferiore, scuola media superiore e corsi universitari di laurea. Il contributo è erogato come segue:
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H1) Scuola media inferiore e superiore:contributo fisso per acquisto libri di € 140,00;
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H2) Premio di laurea di 1° Livello (Triennio): per coloro che hanno riportato al momento del conseguimento della laurea un punteggio non inferiore a 100/110 viene corrisposto un contributo fisso di €. 775,00;
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H3) Premio di maturità: a coloro che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 90/100 viene riconosciuto un contributo fisso di € 160,00
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H4) Premio di laurea di 2° Livello (Specializzazione): per coloro che hanno riportato al momento del conseguimento della laurea un punteggio non inferiore a 100/110 viene corrisposto un contributo fisso di €. 1.300,00.
Agli effetti delle 640 ore del genitore iscritto all'E.P.C., di cui all'art. 27, per evento si intende:
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per i punti H1 la data del certificato di frequenza;
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per il punto H3 la data del diploma di maturità;
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per i punti H2 e H4 la data del certificato di laurea;
Per ottenere detti assegni è necessario presentare la seguente documentazione:
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Domanda redatta sugli appositi stampati forniti dall’E.P.C., vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza.
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Stato di famiglia.
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Certificato di frequenza ad un istituto scolastico(solo per H1).
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Dichiarazione del datore di lavoro indicante che il figlio è a carico fiscale.
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Voto di Laurea(solo per H2 e H4).
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Diploma di maturità(solo per H3).
Per i ripetenti e per coloro che frequentano corsi speciali dovrà essere presentata l'originale della fattura o fotocopia validata dal Sindacato di appartenenza come conforme all’originale, ed il contributo verrà conteggiato sulla quota dei soli libri fino al massimo previsto dal punto H1. La domanda e tutti i documenti richiesti debbono pervenire improrogabilmente agli uffici dell'E.P.C. entro e non oltre il 31 Dicembre per i punti H1 e H3, ed entro sei mesi dall'evento per i punti H2 e H4. Eventuali domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.
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I)Assegno per invio figli dei lavoratori edili ai centri estivi urbani ed extraurbani, corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia. L'importo massimo riconosciuto è pari a € 100,00 nell’arco dell’anno edile (per anno edile si intendono i 365 gg che vanno dal 1° Ottobre al 30 Settembre). Per ottenere detti assegni è necessario presentare la seguente documentazione:
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Domanda redatta sugli appositi stampati predisposti dall'E.P.C. per la richiesta del sussidio e vistata dal datore di lavoro presso il quale l’operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza.
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Stato di famiglia, uso assegni familiari.
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La fattura /ricevuta in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale, relativa alle spese sostenute.
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Dichiarazione del datore di lavoro indicante che il figlio è a carico agli effetti fiscali.
L'assegno è esteso ad un massimo di n°3 figli per operaio, di età compresa fra i 5 anni ed i 15 anni e verrà corrisposto soltanto dietro presentazione della spesa già sostenuta e non potrà superare l'importo massimo di € 100,00 per figlio. La domanda e tutti i documenti richiesti debbono pervenire improrogabilmente agli uffici dell'E.P.C. entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno edile. Per la ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia, che può essere utilizzata anche dagli operai iscritti, è necessario inoltre allegare il certificato medico comprovante la necessità di effettuare la terapia stessa. Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data della fattura e/o ricevuta. Eventuali domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.
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L)Integrazione della spesa sostenuta per cure ortodontiche e protesi dentarie, acquisto di lenti ed occhiali, apparecchi acustici, busti ortopedici, cinti, calze elastiche, scarpe ortopediche non mutualizzabili, ecc. L'integrazione è estesa ai familiari a carico fiscale ai sensi delle disposizioni legislative. Il contributo è calcolato sull'importo della spesa al netto di eventuali rimborsi percepiti da altro Ente. La domanda, redatta sugli appositi stampati forniti dall'E.P.C., va presentata entro 90 giorni dalla data di fattura, che va prodotta in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale e ne documenta la spesa. Il richiedente provvederà a compilare - e far compilare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza richiesta. Nel caso che l'integrazione venisse richiesta per i familiari, si allegherà stato di famiglia e dichiarazione del datore di lavoro indicante che il familiare è a carico agli effetti fiscali. Tale integrazione viene effettuata nella misura e con le modalità seguenti:
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L1) Cure ortodontiche e protesi dentaria. Per tale spesa viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 370,00 per le fatture emesse da un medico dentista. Se la fattura viene rilasciata da un odontotecnico il contributo è pari al 25% dell’importo indicato in fattura (da presentare in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale) con un massimo di €. 180,00. Se la fattura dell’odontotecnico è accompagnata da dichiarazione del medico responsabile del laboratorio che conferma la necessità della protesi, la fattura è equiparata a quella del medico.
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L2) Lenti ed occhiali. Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 130,00.
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L3) Apparecchi acustici. Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 130,00.
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L4) Busti ortopedici, cinti, calze elastiche, scarpe ortopediche non mutualizzabili. Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 400,00. Tutte le fatture dovranno essere prodotte in originale e verranno restituite all’atto della liquidazione del contributo, oppure presentate in fotocopia e validate dal Sindacato di appartenenza come conformi all’originale. Le prestazioni di cui alle lettere L1 - L2 - L3 - L4 verranno riconosciute, secondo i singoli massimali, nell’arco dell’anno edile (per anno edile si intendono i 365 gg che vanno dal 1° Ottobre al 30 Settembre). Si precisa che se la prima fattura presentata non raggiunge il massimo della cifra rimborsabile, si possono presentare ulteriori fatture fino al raggiungimento dei singoli massimali. Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data della fattura.
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M)Assegno forfettario a favore degli operai edili inviati alle cure termali dagli Istituti Assistenziali. L'importo massimo riconosciuto è pari all’importo del ticket rimasto a carico del lavoratore. La domanda redatta sugli appositi stampati forniti dall'E.P.C., va presentata entro 90 giorni dalla fine delle cure termali. L'operaio richiedente provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza richiesta. Provvederà inoltre ad allegare la dichiarazione dell'Istituto che ha assunto l'onere della cura, con specifica del ticket, del periodo, della durata e del luogo e la prescrizione del medico. Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data di inizio delle cure termali.
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N)Assegni straordinari atti ad alleviare particolari stati di bisogno. La domanda, in carta semplice, va vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera a conferma del rapporto di dipendenza e sarà corredata dallo stato di famiglia e da ogni altro documento comprovante il particolare stato di bisogno. Se si allegano fatture esse dovranno essere presentate in originale e verranno restituite all'atto della eventuale liquidazione del contributo, oppure presentate in fotocopia e validate dal Sindacato di appartenenza come conformi all’originale. Dovranno inoltre essere allegate alla domanda, la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o Mod.CUD, nonché, se la domanda viene prodotta per un familiare, la dichiarazione del datore di lavoro, indicante che il familiare è fiscalmente a carico. Agli effetti delle 640 ore, per evento, si intende la data di presentazione della domanda.
Lavoratori part-time: Per tali lavoratori, al raggiungimento delle 640 ore continuative, verrà corrisposta l’assistenza in proporzione alle ore lavorative.
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